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Roma, 12 gennaio 2015

 

Circolare n. 6/2015

 

Oggetto: Previdenza – Le disposizioni previdenziali e di lavoro della Legge di Stabilità 2015 – Legge 23.12.2014, n.190, su S.O. alla G.U. n.300 del 29.12.2014.

 

Si segnalano le disposizioni in materia previdenziale e di lavoro di maggiore rilevanza per le imprese.

 

Sgravi contributivi per i neoassunti (art. 1, commi da 118 a 124) – Allo scopo di promuovere occupazione stabile è stato previsto, accanto agli interventi sul mercato del lavoro del Jobs Act (legge n. 183/2014), lo sgravio triennale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dell’apprendistato) effettuate nell’arco del 2015. La misura, che non inciderà in alcun modo sul calcolo delle pensioni dei lavoratori interessati in quanto il periodo decontribuito sarà interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi, sarà riconosciuta entro il limite annuo di 8.060 euro per ciascuna nuova assunzione. La disciplina dello sgravio si completa dei seguenti aspetti alcuni dei quali volti ad evitare l’utilizzo improprio dello stesso:

 

·        lo sgravio si riferisce ai soli contributi a carico dei datori di lavoro e pertanto i contributi a carico dei lavoratori saranno dovuti in misura piena;

 

·        lo sgravio non si applicherà ai premi e contributi INAIL che pertanto saranno dovuti nella misura ordinaria;

 

·        saranno esclusi dallo sgravio le assunzioni di lavoratori che abbiano intrattenuto rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti con qualsiasi datore di lavoro;

 

·        saranno altresì esclusi dallo sgravio le assunzioni di lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso la stessa azienda o società dello stesso gruppo nel periodo ottobre-dicembre 2014;

 

·        lo sgravio non potrà essere goduto dall’azienda per più di una volta per lo stesso lavoratore;

 

·        lo sgravio non sarà cumulabile con esoneri o riduzioni dei contributi previsti da altre normative vigenti.

 

Si fa osservare che, a fronte dell’introduzione dello sgravio in questione, sono state peraltro soppresse in via definitiva, con riferimento a tutte le assunzioni effettuate a decorrere dall’1 gennaio 2015, le agevolazioni contributive previste da oltre 20 anni per le assunzioni di disoccupati e cassaintegrati da più di 24 mesi (legge n. 407/1990).

 

Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – (art.1, comma 313) – Sono state sensibilmente ridotte (208 milioni di euro in meno per il 2015 e 200 milioni di euro in meno per il 2016) le risorse destinate al finanziamento degli sgravi contributivi sui premi (aziendali o territoriali) stabiliti dalla contrattazione di secondo livello (legge n. 247/2007).

 

Fondi per la formazione continua (art. 1, comma 722) – E’ stato reso strutturale il prelievo a favore del bilancio dello Stato sulle risorse destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (tra cui Forte e Fondir concernenti l’uno quadri, impiegati e operai e l’altro dirigenti del terziario). I prelievi una tantum del 2013 (pari complessivamente a 236 milioni di euro) e del 2014 (pari complessivamente a 92,3 milioni di euro) saranno infatti sostituiti da prelievi stabili pari a 20 milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2016. Si rammenta che i Fondi interprofessionali, disciplinati dall’art. 118 della legge n. 388/2000, consentono alle aziende di ottenere a costo zero il finanziamento della formazione professionale per la riqualificazione del personale. L’iscrizione è infatti gratuita essendo i Fondi in questione alimentati da una quota dei contributi (pari allo 0,30% del monte salari) che le aziende sono tenute a versare all’INPS.

 

Lavoro portuale (art.1, comma 111) – Con una norma di interpretazione autentica dell’art.1, comma 108 della legge di stabilità dello scorso anno, è stata riconosciuta alle Autorità portuali maggiore disponibilità finanziaria per interventi a favore dell’occupa­zione, della formazione e dell’incentivazione al pensionamento dei lavoratori portuali. E’ stato infatti precisato che per tali interventi potrà essere destinata dalle Autorità portuali fino al 15% delle entrate derivanti non solo dalle tasse ma anche dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.

 

Pensione anticipata (art. 1, comma 113) – In deroga all’ultima riforma delle pensioni (legge n. 214/2011) sono state escluse le penalità sui pensionamenti anticipati maturati entro il 31 dicembre 2017 da chi ha meno di 62 anni di età.

 

Mobilità (art. 1, comma 114) – Sgombrando il campo da qualsiasi dubbio è stata confermata per tutta la relativa durata (18 o 12 mesi rispettivamente a seconda che l’as­sunzione sia a tempo indeterminato o a termine) e nei limiti di stanziamento di 35,5 milioni di euro, la concessione dello sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che abbiano assunto nel 2012 lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti e iscritti nelle liste di mobilità. Viene pertanto a cadere l’interpretazione dell’INPS secondo cui, a seguito della soppressione del beneficio in questione dall’1 gennaio 2013 da parte della legge n. 228/2012, lo stesso non fosse più applicabile da tale data anche per le assunzioni effettuate precedentemente.

 

Fabio Marrocco

Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 234/2014, 230/2014, 191/2014, 128/2014, 13/2014,  24/2013, 5/2012

 

Allegato uno

 

M/lc

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S.O. alla GU n.300 del 29.12.2014

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (legge di stabilita' 2015).

 

    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                       la seguente legge:

 

                            Art. 1.

                         *****OMISSIS*****

 

111. Il comma  15-bis dell'articolo 17  della legge 28 gennaio  1994,

n. 84, introdotto dall'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre

2013, n.  147,  si  interpreta  nel  senso  che  le  entrate  proprie

derivanti  da  tasse  a  carico  delle  merci  imbarcate  e  sbarcate

comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a  carico  delle

merci imbarcate e sbarcate.

                         *****OMISSIS*****

 

113. Con effetto  sui  trattamenti pensionistici  decorrenti  dal 

gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater  dell'articolo  6

del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive

modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Le  disposizioni  di  cui

all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del  decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214, in materia  di  riduzione  percentuale  dei

trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente  ai

soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianita'

contributiva entro il 31 dicembre 2017».

 

  114. Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012

lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi dell'articolo 1

del  decreto-legge  20  gennaio   1998,   n.   4,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e  successive

modificazioni, si applicano  gli  sgravi  contributivi  di  cui  agli

articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23  luglio  1991,  n.

223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

                        *****OMISSIS*****

 

118. Al fine di  promuovere  forme di occupazione stabile, ai  datori

di lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  con

riferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  dei

contratti di lavoro domestico, decorrenti dal    gennaio  2015  con

riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2015,  e'

riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di  trentasei  mesi,  ferma

restando l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,

l'esonero dal versamento dei complessivi contributi  previdenziali  a

carico dei datori di lavoro, con esclusione dei  premi  e  contributi

dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari  a

8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente  comma  spetta

ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzioni  di  cui  al

primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei

sei mesi precedenti siano risultati occupati  a  tempo  indeterminato

presso qualsiasi datore di lavoro, e non  spetta  con  riferimento  a

lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia gia'

stato  usufruito  in  relazione  a  precedente  assunzione  a   tempo

indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non  e'  cumulabile

con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento

previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente  comma

non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni  relative  a

lavoratori  in  riferimento  ai  quali  i  datori  di   lavoro,   ivi

considerando societa' controllate o collegate ai sensi  dell'articolo

2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta  persona,

allo stesso soggetto, hanno comunque gia' in essere  un  contratto  a

tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data  di  entrata  in

vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  al

monitoraggio  del  numero  di  contratti  incentivati  ai  sensi  del

presente comma  e  delle  conseguenti  minori  entrate  contributive,

inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle  politiche

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

  119. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di

cui al comma 118 si applicano, nei limiti delle risorse  indicate  al

comma 120, con riferimento alle nuove  assunzioni  con  contratto  di

lavoro  a  tempo  indeterminato,  con  esclusione  dei  contratti  di

apprendistato, decorrenti dal    gennaio  2015  con  riferimento  a

contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei

lavoratori che  nell'anno  2014  siano  risultati  occupati  a  tempo

indeterminato  e  relativamente  ai  lavoratori  occupati   a   tempo

determinato che risultino iscritti negli elenchi  nominativi  per  un

numero di giornate  di  lavoro  non  inferiore  a  250  giornate  con

riferimento all'anno solare 2014.

 

  120. L'incentivo di cui al comma 119 e' riconosciuto nel limite  di

2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di  euro  per  ciascuno

degli anni 2016 e 2017, 11 milioni  di  euro  per  l'anno  2018  e  2

milioni di euro per l'anno 2019. L'incentivo di cui al comma  119  e'

riconosciuto   dall'INPS   in   base   all'ordine   cronologico    di

presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle

risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata  anche

su base  pluriennale  con  riferimento  alla  durata  dell'incentivo,

l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo

immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.

L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con

riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle

politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero

dell'economia e delle finanze.

 

  121. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9,  della

legge 29 dicembre 1990, n.  407,  e  successive  modificazioni,  sono

soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati

decorrenti dal 1º gennaio 2015.

 

  122. Al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121  si

provvede, quanto a 1 miliardo di euro per ciascuno degli  anni  2015,

2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a  valere  sulla

corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di  rotazione

di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gia'

destinate agli interventi del Piano  di  azione  coesione,  ai  sensi

dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che,

dal  sistema  di  monitoraggio  del  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

 

  123. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

presente legge, il Gruppo di azione coesione, di cui al  decreto  del

Ministro per  la  coesione  territoriale    agosto  2012,  provvede

all'individuazione delle specifiche linee di  intervento  oggetto  di

riprogrammazione ai sensi del comma 122.

  124. Le risorse di cui al comma 122 sono  versate  all'entrata  del

bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

                        *****OMISSIS*****

 

313. La dotazione del  fondo di  cui all'articolo 1, comma 68, ultimo

periodo,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  e   successive

modificazioni, e' ridotta di 208 milioni di euro per l'anno 2015 e di

200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

                       *****OMISSIS*****

 

722.  Con  effetto   dall'anno  2015  e'   disposto   il   versamento

all'entrata del bilancio dello  Stato,  da  parte  dell'INPS,  di  20

milioni di euro per l'anno 2015 e di 120  milioni  di  euro  annui  a

decorrere  dall'anno  2016   a   valere   sulle   risorse   derivanti

dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21

dicembre 1978, n. 845,  a  decorrere  dall'anno  2015;  tali  risorse

gravano sulle quote destinate  ai  fondi  interprofessionali  per  la

formazione continua.

                        *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO